Competenze
Ai sensi dell’art. 55 Codice di procedura penale:
1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale [347–357 c.p.p.].
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata [131, 370 c.p.p.; 77 disp. att.] dall’autorità giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.
La funzione di polizia giudiziaria è assicurata, ai sensi della L. 65/86 (legge 125/08 e DM del 5 agosto 2008) e ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura penale, anche dalla Polizia locale che di propria iniziativa o su indicazione dell'Autorità Giudiziaria
Unità organizzativa genitore
Responsabile
Tipo di organizzazione
Persone che compongono la struttura
Sede principale
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Ultimo aggiornamento: 6 aprile 2025, 16:00