Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)
Ultima modifica 13 novembre 2023
Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è una misura di attivazione al lavoro tramite la partecipazione a progetti di: formazione, accompagnamento al lavoro, qualificazione professionale, politiche attive del lavoro, progetti di utilità collettiva e servizio civile. Sostituisce la misura del Reddito di cittadinanza, attribuendo un beneficio economico di 350 euro. E’ istituito dal 1° settembre 2023 ed è rivolto ai singoli componenti di nuclei familiari di età compresa tra i 18 e i 59 anni e con i seguenti requisiti:
-
cittadino italiano o di un altro Paese dell’Unione europea;
-
familiare di un cittadino italiano o dell’Unione europea e titolare del diritto di soggiorno, anche permanente;
-
cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
-
titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o apolide in possesso di analogo permesso;
-
essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, al momento della presentazione della domanda;
-
ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;
-
valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE;
-
patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE) non superiore a 30.000 euro, diverso dalla casa di abitazione di valore IMU non superiore a 150.000 euro;
-
patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE: depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) inferiore a: 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente; 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti; 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne a partire dal terzo);
-
non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di: autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale per le persone con disabilità; navi o imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di qualsiasi genere;
-
non essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
-
non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
-
la misura è compatibile con l’attività lavorativa, dipendente o autonoma, purché il reddito percepito non superi le soglie per accedere alla misura; pertanto devono essere comunicati eventuali rapporti di lavoro già avviati all’atto della domanda e non rilevati dall’ISEE per l’intera annualità, nonché ogni altra variazione occupazionale che intervenga in corso di erogazione della prestazione;
-
assolvere il diritto-dovere all’istruzione e formazione, ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o la relativa esenzione.
La domanda può essere presentata online all’INPS:
-
direttamente dal sito internet inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata al SFL;
-
tramite gli Istituti di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
-
presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) a partire dal 1° gennaio 2024.