Separazione e divorzio
Ultima modifica 18 novembre 2020
Separazioni e Divorzi
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 , in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile, in caso di separazione e divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato
L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita, da almeno un avvocato per parte, per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’accordo da inoltrare al Comune di Montichiari potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: ufficio.protocollo@cert.montichiari.it
Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
Celebrazione del matrimonio
Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
Residenza di uno dei coniugi
Requisiti richiesti
assenza di figli minori;
assenza di figli maggiorenni incapaci;
assenza di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
assenza di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
nessun patto di trasferimento patrimoniale
N.B. Saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti
Fasi del procedimento
Accordo:
prenotazione di appuntamento all'ufficio stato civile previa trasmissione, agli indirizzi sotto indicati, o consegna allo sportello, dell’allegato modulo sottoscritto individualmente da ognuno dei coniugi;
il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede dovranno versare € 10,00.= quale costo dell’avvio della pratica;
l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà, in accordo con i coniugi, una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
Conferma:
nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto: da questa data la separazione consensuale o lo scioglimento ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sarà definitiva;
La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Servizi Demografici – Ufficio di Stato Civile
Piano terra sede comunale – Piazza Sen M. Pedini n. 1
Tel. 030/9656276 – 270
e.mail: anagrafe@montichiari.it
pec: ufficio.protocollo@cert.montichiari.it
ORARI DI APERTURA:
Lun – Ven: 08,30 – 12,45
Sab: 8,30 – 11,00
RIFERIMENTI NORMATIVI:
Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 1011-2014 - Supp. Ordinario n. 84)