Polizia giudiziaria

Polizia giudiziaria

Municipium

Competenze

Ai sensi dell’art. 55 Codice di procedura penale:

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale [347357 c.p.p.].

2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata [131, 370 c.p.p.; 77 disp. att.] dall’autorità giudiziaria.

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

La funzione di polizia giudiziaria è assicurata, ai sensi della L. 65/86 (legge 125/08 e DM del 5 agosto 2008) e ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura penale, anche dalla Polizia locale che di propria iniziativa o su indicazione dell'Autorità Giudiziaria

Municipium

Tipo di organizzazione

Municipium

Persone che compongono la struttura

Municipium

Sede principale

Comando Polizia Locale

Via Tebaldini, 16, 25018 Montichiari BS, Italia

Ultimo aggiornamento: 6 aprile 2025, 16:00